Telefonia, ultime novità su contratti e diritto di recesso

Contratti di durata massima pari a 24 mesi, diritto di recesso più semplice, più controlli da parte dell’Agcom, obbligo di rimborso per addebiti legati a costi nascosti o servizi non richiesti: le novità introdotte dal decreto legislativo 207/2021
ragazzo con smartphone

Contratti di durata massima pari a 24 mesi, diritto di recesso più semplice, più controlli da parte dell’Agcom, obbligo di rimborso per chi si è visto addebitare costi legati a voci nascoste o servizi non richiesti: il decreto legislativo 207/2021 ha introdotto maggiori tutele per i consumatori nei confronti del mondo delle telecomunicazioni. Il decreto attua la Direttiva 2018/1972 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in generale, conduce ad una maggiore trasparenza e tutela da pratiche scorrette attuate dagli operatori.

Durata dei contratti

La durata massima dei contratti fissata dal decreto è di 24 mesi ed è stato anche imposto l’obbligo agli operatori di telefonia di proporre almeno un’offerta della durata massima iniziale di 12 mesi. Vale per tutti i tipi di consumatori, anche per le micro-imprese, per i professionisti e le organizzazioni. 

Esiste un’eccezione nel caso in cui il consumatore “ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Ma tale contratto a rate non include l’apparecchiatura terminale (router o modem) e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti. Possiamo ipotizzare che è probabile che gli operatori si muovano verso contratti separati, uno per il servizio di telefonia e l’altro per le rate di installazione; occorrerà presentare attenzione a quest’ultimo per verificare che non sussistano costi non immediatamente rintracciabili, ad esempio quello del modem.

Rinnovo dei contratti

Uno dei problemi maggiori per molti utenti è stato quello del rinnovo automatico del contratto senza che l’operatore ricordasse alcuna scadenza. Con l’entrata in vigore del decreto è ancora permesso il rinnovo automatico “salvo disdetta” entro un certo periodo di tempo. Gli operatori dovranno informare della proroga automatica con almeno due mesi di anticipo e ricordare le modalità di recesso o di migrazione ad altro operatore. Si tratta certamente di un vincolo per gli operatori, che tuttavia possono sfruttare come assist per offrire al consumatore tariffe aggiornate o migliori.

Recesso dai contratti

Nel caso di modifiche contrattuali gli operatori sono obbligati a darne notizia all’utente con almeno 30 giorni di anticipo, specificando anche il diritto di recesso senza penale né costi di disattivazione qualora decidano di non accettare le nuove condizioni. Dal momento della comunicazione da parte dell’operatore di eventuali modifiche contrattuali, l’utente ha 60 giorni per valutare se esercitare il diritto di recesso, che in ogni caso non dovrà comportare alcun costo se le modifiche sono peggiorative.

Vigilanza, controlli e sanzioni

A controllare costi e contratti sarà l’Agcom. Le sanzioni per gli operatori che non rispettano quanto contenuto nel decreto saranno piuttosto salate, da 240 mila a 5 milioni di euro, escluse le somme eventualmente addebitate all’utente in modo scorretto che la stessa Agcom potrà decidere di far restituire all’operatore entro 30 giorni. Nel caso poi di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità scatta una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 2% al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo bilancio.

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